Riforma dello sport – prestazioni dei volontari / Sportreform – Freiwilligenarbeit
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 31.5.2024 n. 71 con il quale all’art. 3 (che si allega) sono state apportate importanti modifiche al D.Lgs. n. 36/2021 in materia di lavoro sportivo e, soprattutto, di prestazioni dei volontari.
Per quanto riguarda quest’ultime, in ogni interlocuzione che il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha avuto con gli esponenti del Governo, tra le altre cose è sempre stata evidenziata l’importanza di rivedere la norma sul rimborso spese dei volontari, sia eliminando il limite del territorio comunale sia introducendo la possibilità di un rimborso forfettario entro un determinato importo. Il Governo, pur con qualche precisazione, ha recepito le predette richieste.
«2. Le prestazioni dei volontari sportivi di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. purché deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Per i volontari sportivi che nello svolgimento dell’attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari, gli enti sono tenuti a comunicarne i nominativi e l’importo corrisposto attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo. Tale comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all’Ispettorato nazionale del lavoro, all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La suddetta comunicazione è messa a disposizione tramite la piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50 -ter del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché tramite il sistema pubblico di connettività di cui all’articolo 73 del medesimo codice dell’amministrazione digitale, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni di riferimento. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente. Detti rimborsi concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall’articolo 35, comma 8 -bis e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonché dei limiti previsti dall’articolo 36, comma 6.»
Ulteriori informazioni anche sulla Circolare nr. 69 :