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Abrogazione obbligo impiego Giovani in campo Eccellenza e Promozione

Abrogazione obbligo impiego Giovani in campo Eccellenza e Promozione

Il Consiglio di Presidenza congiunto del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano e del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, nonchè il Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano 

delibera

che nella stagione sportiva 2024-2025 non vi sarà l’obbligo per le Società iscritte al Campionato maschile di Eccellenza e Promozione di impiegare uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età.

 

Si pubblicano le relative delibere:

Abrogazione obbligo Giovane in Campo Eccellenza e Promozione – Aufhebung Verpflichtung Jugendspieler Oberliga Landesliga

Convocazione RAPPR. ALLIEVI UNDER 16 del 10/06/2024 a Egna

Convocazione RAPPR. ALLIEVI UNDER 16 del 10/06/2024 a Egna

In vista del Torneo Eusalp, il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano convoca i sotto elencati calciatori per lunedì 10 giugno 2024 alle ore 17.00 presso il Centro Tecnico Federale Egna Sint. per un allenamento.

 

10.06.2024 Rappresentativa Allievi – Auswahl A-Jugend

 

I calciatori convocati dovranno presentarsi puntuali muniti di proprio abbigliamento e materiale di gioco e con borraccia per dissetarsi.

 

E’ fondamentale la presenza di tutti i calciatori convocati, in quanto verrà consegnato e illustrato il programma definitivo del Torneo Eusalp dal 12 al 16 giugno 2024 nelle Valli Giudicarie e Rendena in Trentino.

 

Con l’occasione verrà consegnato il materiale sportivo agli atleti.

Riforma dello sport – prestazioni dei volontari / Sportreform – Freiwilligenarbeit

Riforma dello sport – prestazioni dei volontari / Sportreform – Freiwilligenarbeit

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 31.5.2024 n. 71 con il quale all’art. 3 (che si allega) sono state apportate importanti modifiche al D.Lgs. n. 36/2021 in materia di lavoro sportivo e, soprattutto, di prestazioni dei volontari.

 

Per quanto riguarda quest’ultime, in ogni interlocuzione che il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha avuto con gli esponenti del Governo, tra le altre cose è sempre stata evidenziata l’importanza di rivedere la norma sul rimborso spese dei volontari, sia eliminando il limite del territorio comunale sia introducendo la possibilità di un rimborso forfettario entro un determinato importo. Il Governo, pur con qualche precisazione, ha recepito le predette richieste.

 

«2. Le prestazioni dei volontari sportivi di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. purché deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Per i volontari sportivi che nello svolgimento dell’attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari, gli enti sono tenuti a comunicarne i nominativi e l’importo corrisposto attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo. Tale comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all’Ispettorato nazionale del lavoro, all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La suddetta comunicazione è messa a disposizione tramite la piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50 -ter del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché tramite il sistema pubblico di connettività di cui all’articolo 73 del medesimo codice dell’amministrazione digitale, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni di riferimento. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente. Detti rimborsi concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall’articolo 35, comma 8 -bis e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonché dei limiti previsti dall’articolo 36, comma 6.»

 

Ulteriori informazioni anche sulla Circolare nr. 69 :

 

Circolare 69 – prestazioni volontariato